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FAQ

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Il Servizio di Maggior Tutela è il regime tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ente unico che decide le variazioni delle tariffe.

A partire dal 2007, con la completa liberalizzazione del mercato dell’energia, il consumatore può decidere se affidarsi al mercato libero oppure affidarsi alle condizioni interamente regolamentate garantite dal Servizio a Maggior Tutela.

Possono usufruirne tutte le aziende che utilizzano il gas nelle seguenti situazioni:

  • riduzione chimica
  • processi elettrolitici o metallurgici
  • processi mineralogici

Le forniture di gas metano destinato alla combustione sia per usi civili che per usi industriali, sono sottoposte alle seguenti tassazioni:

  • Accisa (imposta erariale sul consumo) – si paga sulla base del consumo di gas calcolato in metri cubi
  • Addizionale regionale – l’applicazione dell’aliquota viene differenziata a seconda che il consumo di gas sia a destinazione d’uso civile o industriale e varia a seconda della Regione. Come le accise, le addizionali si pagano sulla base del consumo effettivo
  • IVA (imposta sul valore aggiunto) – si applica sul totale della bolletta, quindi dell’insieme dei costi, accisa e addizionale comprese. Anche per l’IVA, l’aliquota varia a seconda della destinazione di utilizzo della fornitura.

La normativa prevede l’esclusione e l’esenzione dall’accisa, a seconda della tipologia di attività imprenditoriale. A differenza delle normali agevolazioni, esclusione e esenzione hanno un’aliquota pari a zero.

La normativa prevede una casistica esatta delle aziende che possono usufruire dell'IVA agevolata al 10%, sia per quanto riguarda il consumo del gas che quello di energia elettrica:

  • imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • imprese agricole;
  • utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi…);
  • utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione).

Le forniture di energia elettrica sono soggette a due tipi di tassazione:

  • Accisa (imposta erariale sul consumo), si paga in funzione del consumo (kWh). L'imposta è diversa a seconda che il consumo sia domestico o industriale
  • IVA (imposta sul valore aggiunto), si calcola invece sulla base dell'intera bolletta, quindi di tutte le voci che la determinano, costi fissi e accisa compresi. Anche l'aliquota IVA si differenzia a seconda della destinazione di utilizzo della fornitura.

Per entrambe le imposte sull'energia elettrica sono previste agevolazioni e esenzioni dalle aliquote per alcune categorie di consumatori.

Che si tratti del contatore della luce oppure di quello del gas, è sempre opportuno per prima cosa verificare, telefonicamente oppure tramite intervento tecnico, se il malfunzionamento sia stato rilevato anche dal Servizio Guasti del distributore locale. Qualora il malfunzionamento sia accertato, l'intervento di risoluzione è gratuito.

I contatti del Servizio Guasti di zona è riportato sulla prima pagina di ogni bolletta.

Entro due giorni lavorativi il fornitore presenta domanda al distributore, il quale ha cinque giorni lavorativi di tempo per attivare il nuovo servizio. Qualora sia necessario invece l’intervento sul contatore, la procedura potrebbe richiedere fino a 20 giorni previa consegna di un preventivo.

Se il contattore ha una potenza superiore a quella necessaria ed effettivamente utilizzata, è possibile richiedere una riduzione di potenza fino a 1 kW.

Tale operazione richiede al massimo 5 giorni e un costo esiguo calcolato dal distributore. E’ importante accertarsi bene che la diminuzione di potenza sia effettivamente necessaria in quanto un eventuale costo di aumento di potenza risulta ben più oneroso rispetto alla diminuzione della stessa.

Il distributore, tramite il fornitore, quantifica il costo della pratica sulla base di un preventivo da accettare e saldare anticipatamente.

Se il contattore “scatta” di frequente, è possibile che il nostro consumo di energia elettrica sia maggiore dei 3 kW che in genere vengono predisposti per l’utenza domestica. E’ possibile quindi fare richiesta al fornitore per aumentare la potenza del contatore, modificando il contratto in essere.

Se ci si sta trasferendo in una casa il cui contatore è chiuso per cessazione amministrativa, si può richiedere di riattivare l’erogazione del servizio inviando al fornitore la seguente documentazione:

  • dimostrazione dell’assenza di vincoli parentali con l’inquilino moroso
  • copia del contratto d’affitto o atto di proprietà della casa

Una volta liberato il contatore, si potrà procedere con un normale subentro, da effettuare però con fornitore diverso da quello con cui è avvenuta la cessazione amministrativa.

La cessazione amministrativa determina la cancellazione del contratto di luce e gas, e può essere richiesta dal fornitore in caso di cliente moroso, che verrà in questo modo privato del servizio.

I debiti non vengono tramandati da un intestatario all'altro. A propria maggior tutela, però, si può inviare al fornitore una dichiarazione di estraneità, con la quale si escludono vincoli familiari con l'intestatario precedente e si richiede ufficialmente la cessazione amministrativa.

In questo si hanno due possibilità: contattare il distributore locale oppure inviare il modulo di richiesta allo Sportello del Consumatore di cui vi riportiamo i riferimenti:

  • SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA presso Acquirente Unico Spa - Via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma
  • oppure tramite Fax al numero 800 185 024