FAQ

Domande Frequenti

Qualora un utente (alimentato in media tensione) o un’azienda (con più di 50 dipendenti o un fatturato annuo superiore a 10 ml/euro) siano per qualsiasi ragione sprovvisti di un fornitore di energia elettrica, il Servizio di Salvaguardia garantisce loro l’erogazione in virtù di quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico. In questi casi, il fornitore di energia elettrica viene incaricato per ciascuna regione tramite concorso organizzato dall'Acquirente Unico.

Si tratta di una domanda di difficile risposta perché molto dipende dall’utilizzo di ogni singola utenza. In generale il mercato libero consente alle famiglie italiane di risparmiare sulle spese di luce e gas perché permette di cambiare gratuitamente fornitore sulla base delle singole offerte.

Il Servizio di Maggior Tutela è rivolto alle utenze domestiche, alle piccole medie imprese (meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore ai 10 ml/euro) e all’amministrazione pubblica. Attualmente la maggior parte degli italiani si affida a questo servizio, ma grazie al costante miglioramento delle offerte presenti sul mercato libero sempre più utenti stanno abbandonando il mercato regolamentato.

Il Servizio di Maggior Tutela è il regime tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ente unico che decide le variazioni delle tariffe. A partire dal 2007, con la completa liberalizzazione del mercato dell’energia, il consumatore può decidere se affidarsi al mercato libero oppure affidarsi alle condizioni interamente regolamentate garantite dal Servizio a Maggior Tutela.

La normativa prevede l’esclusione e l’esenzione dall’accisa, a seconda della tipologia di attività imprenditoriale. A differenza delle normali agevolazioni, esclusione e esenzione hanno un’aliquota pari a zero.

La normativa prevede una casistica esatta delle aziende che possono usufruire dell'IVA agevolata al 10%, sia per quanto riguarda il consumo del gas che quello di energia elettrica:
- imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- imprese agricole;
- utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi…);
-utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione).

Le forniture di energia elettrica sono soggette a due tipi di tassazione:
- Accisa (imposta erariale sul consumo), si paga in funzione del consumo (kWh). L'imposta è diversa a seconda che il consumo sia domestico o industriale
- IVA (imposta sul valore aggiunto), si calcola invece sulla base dell'intera bolletta, quindi di tutte le voci che la determinano, costi fissi e accisa compresi. Anche l'aliquota IVA si differenzia a seconda della destinazione di utilizzo della fornitura.
Per entrambe le imposte sull'energia elettrica sono previste agevolazioni e esenzioni dalle aliquote per alcune categorie di consumatori.

La cessazione amministrativa determina la cancellazione del contratto di luce e gas, e può essere richiesta dal fornitore in caso di cliente moroso, che verrà in questo modo privato del servizio.

I debiti non vengono tramandati da un intestatario all'altro. A propria maggior tutela, però, si può inviare al fornitore una dichiarazione di estraneità, con la quale si escludono vincoli familiari con l'intestatario precedente e si richiede ufficialmente la cessazione amministrativa.

In questo si hanno due possibilità:
- contattare il distributore locale
- oppure inviare il modulo di richiesta allo Sportello del Consumatore di cui vi riportiamo i riferimenti: SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA presso Acquirente Unico Spa - Via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma oppure tramite Fax al numero 800 185 024

Se il contatore elettrico è già stato allacciato ma non è mai entrato in funzione, bisogna richiedere una prima attivazione ad un qualsiasi fornitore di propria scelta. Indispensabile per la richiesta sarà il codice POD, che si può chiedere al costruttore, all’agenzia immobiliare oppure cliccando due volte sull’apposito tasto del contatore.

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) prevede un tempo di 5 giorni lavorativi per la fornitura di energia elettrica e 10 giorni lavorativi per la fornitura del gas.

L'allaccio è necessario quando l'abitazione deve essere collegata per la prima volta alla rete di distribuzione della luce o del gas. Al termine dell'allaccio viene installato il contatore a cui viene assegnato un codice univoco che identifica l'utenza, questo codice prende il nome di POD per l’energia elettrica e PDR per il gas.

Dell’allaccio si occupa la società di distribuzione che opera nella zona.

Dati della fornitura: potenza impegnata (in kW), tensione e destinazione d'uso; Indirizzo della fornitura; Dati anagrafici dell'intestatario e documento d'identità valido; Recapito telefonico necessario per effettuare il sopralluogo/preventivo; Dichiarazione sostitutiva (dichiarazione del titolo abilitativo dell'immobile).

Generalità dell'intestatario (codice fiscale o partita iva, copia della carta d'identità, recapito telefonico, indirizzo e-mail); Dati dell'utenza (indirizzo di residenza, POD per la luce o PDR per il gas); Codice IBAN, qualora si preferisca attivare un addebito su conto corrente. Il subentro verrà effettuato a parità di condizioni tecniche, quindi il nuovo cliente beneficerà di tutti i vantaggi sottoscritti dal precedente intestatario per tutto ciò che riguarda gli aspetti tecnici come la potenzialità del contatore, le categorie d’utilizzo etc.

Il subentro è la procedura da seguire per richiedere l'attivazione di una fornitura di gas o energia elettrica che è stata precedentemente disattivata. Non va confusa con la voltura, che è invece la variazione dell'intestazione di un contratto attivo, e nemmeno con la prima attivazione, che è invece la richiesta di attivazione di una nuova utenza. Per i contratti di gas, qualche giorno dopo la sottoscrizione del nuovo contratto, un tecnico incaricato dal distributore verrà a togliere il sigillo e ad attivare la fornitura. Per l’energia elettrica, l’intervento viene effettuato da remoto; pertanto le tempistiche si riducono ad un massimo di 5 giorni.

Il costo del subentro nei contratti di gas dipende dal distributore di zona. Suggeriamo sempre di verificare il costo prima della conferma di appuntamento. Per quanto riguarda l’energia elettrica invece il servizio è gratuito.

Dipende dal distributore di zona. Suggeriamo sempre di richiedere il costo dell’operazione prima che venga effettuata.

Generalità del vecchio intestatario (codice fiscale o partita iva, copia della carta d'identità, recapito telefonico, indirizzo e-mail); Generalità dell'intestatario (codice fiscale o partita iva, copia della carta d'identità, recapito telefonico, indirizzo e-mail); Dati dell'utenza (indirizzo di residenza, POD -per la luce- o PDR -per il gas-). Lettura del contatore; Codice IBAN, qualora si preferisca attivare un addebito su conto corrente. La voltura viene effettuata a parità di condizioni, quindi il nuovo cliente beneficerà degli stessi vantaggi sottoscritti dal precedente intestatario (es. potenza del contatore, tariffe – salvo diversa comunicazione).

La richiesta deve essere fatta al gestore scelto dal vecchio intestatario del contratto.

La voltura consiste nel passaggio di intestazione del contratto senza che ci sia interruzione della fornitura. La voltura non deve essere confusa con il subentro, che si richiede invece quando la fornitura di corrente elettrica o gas è stata disattivata ed il contatore staccato.

Il tempo necessario varia da una settimana ad un paio di mesi, quindi bisogna agire per tempo!

Il POD è un codice alfanumerico generato in maniera standard, composto da un totale di 14 o 15 caratteri. Il POD inizia sempre con la sigla IT, tre cifre e la lettera E. Il POD è riportato sia sulla bolletta della luce che sul contatore elettrico: è infatti composto, nella maggior parte dei casi, dal codice cliente.

Il POD (Point of Delivery o, in italiano, Punto di consegna) è un codice alfanumerico che identifica in maniera univoca la singola utenza elettrica. Ad ogni contatore corrisponde un solo ed unico POD, che non sarà mai sostituito con un altro codice, nemmeno in caso di cambio di residenza o di fornitore. Si tratta di un numero importante perché viene richiesto dai tecnici per qualunque tipo di operazione o di intervento.

Il numero cliente è il numero identificativo di ogni contratto di fornitura di energia elettrica o gas. Si tratta di un codice a nove cifre visibile cliccando due volte consecutive sull'apposito pulsante del contatore stesso.

Il consumo di energia elettrica delle parti comuni di un condominio è assoggettato a due diverse aliquote, a seconda dei casi previsti dal Fisco:
• l'aliquota ridotta viene applicata in condomini costituiti solo da unità abitative e immobili pertinenziali

•l'aliquota al 22% viene utilizzata in quelle situazioni condominiali in cui, oltre alle abitazioni, sono presenti uffici e autorimesse non pertinenziali e non è possibile distinguere i consumi energetici degli uni e degli altri. In questo caso l’aumento dell’aliquota colpisce tutti, anche i proprietari degli immobili destinati ad uso abitativo.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura. La relativa modulistica può essere scaricata dal seguente link: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm#diritto

Il bonus può essere richiesto dall’intestatario di un contratto di fornitura elettrica in due casi precisi:
• nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
• nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
Qualora in casa fosse presente anche un soggetto in gravi condizioni di salute, la famiglia può richiedere anche l’agevolazione prevista per il disagio fisico.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura, indipendentemente che si tratti dello stesso del malato.
La modulistica può essere scaricata dal seguente link: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm

Tutti gli utenti domestici che sono affetti o che ospitano in casa un soggetto affetto da grave malattia possono fare richiesta del bonus, ma solamente se il mantenimento in vita del paziente richiede l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali elettriche elencate nel decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Si tratta di una misura sociale introdotta dal Governo per garantire un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica alle famiglie numerose e a quelle che versano in condizioni di disagio economico. Lo stesso strumento è garantito anche per i cosiddetti casi di disagio fisico, ossia quando una grave malattia costringe all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Qualora un utente (alimentato in media tensione) o un’azienda (con più di 50 dipendenti o un fatturato annuo superiore a 10 ml/euro) siano per qualsiasi ragione sprovvisti di un fornitore di energia elettrica, il Servizio di Salvaguardia garantisce loro l’erogazione in virtù di quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico. In questi casi, il fornitore di energia elettrica viene incaricato per ciascuna regione tramite concorso organizzato dall'Acquirente Unico.

Si tratta di una domanda di difficile risposta perché molto dipende dall’utilizzo di ogni singola utenza. In generale il mercato libero consente alle famiglie italiane di risparmiare sulle spese di luce e gas perché permette di cambiare gratuitamente fornitore sulla base delle singole offerte.

Il Servizio di Maggior Tutela è rivolto alle utenze domestiche, alle piccole medie imprese (meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore ai 10 ml/euro) e all’amministrazione pubblica. Attualmente la maggior parte degli italiani si affida a questo servizio, ma grazie al costante miglioramento delle offerte presenti sul mercato libero sempre più utenti stanno abbandonando il mercato regolamentato.

Il Servizio di Maggior Tutela è il regime tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ente unico che decide le variazioni delle tariffe. A partire dal 2007, con la completa liberalizzazione del mercato dell’energia, il consumatore può decidere se affidarsi al mercato libero oppure affidarsi alle condizioni interamente regolamentate garantite dal Servizio a Maggior Tutela.

Le forniture di energia elettrica sono soggette a due tipi di tassazione:
• Accisa (imposta erariale sul consumo), si paga in funzione del consumo (kWh). L'imposta è diversa a seconda che il consumo sia domestico o industriale
• IVA (imposta sul valore aggiunto), si calcola invece sulla base dell'intera bolletta, quindi di tutte le voci che la determinano, costi fissi e accisa compresi. Anche l'aliquota IVA si differenzia a seconda della destinazione di utilizzo della fornitura.

Per entrambe le imposte sull'energia elettrica sono previste agevolazioni e esenzioni dalle aliquote per alcune categorie di consumatori.

Che si tratti del contatore della luce oppure di quello del gas, è sempre opportuno per prima cosa verificare, telefonicamente oppure tramite intervento tecnico, se il malfunzionamento sia stato rilevato anche dal Servizio Guasti del distributore locale. Qualora il malfunzionamento sia accertato, l'intervento di risoluzione è gratuito. I contatti del Servizio Guasti di zona è riportato sulla prima pagina di ogni bolletta.

Entro due giorni lavorativi il fornitore presenta domanda al distributore, il quale ha cinque giorni lavorativi di tempo per attivare il nuovo servizio. Qualora sia necessario invece l’intervento sul contatore, la procedura potrebbe richiedere fino a 20 giorni previa consegna di un preventivo.

Se il contattore ha una potenza superiore a quella necessaria ed effettivamente utilizzata, è possibile richiedere una riduzione di potenza fino a 1 kW. Tale operazione richiede al massimo 5 giorni e un costo esiguo calcolato dal distributore. E’ importante accertarsi bene che la diminuzione di potenza sia effettivamente necessaria in quanto un eventuale costo di aumento di potenza risulta ben più oneroso rispetto alla diminuzione della stessa.

Il distributore, tramite il fornitore, quantifica il costo della pratica sulla base di un preventivo da accettare e saldare anticipatamente.

Se il contattore “scatta” di frequente, è possibile che il nostro consumo di energia elettrica sia maggiore dei 3 kW che in genere vengono predisposti per l’utenza domestica. E’ possibile quindi fare richiesta al fornitore per aumentare la potenza del contatore, modificando il contratto in essere.

Se ci si sta trasferendo in una casa il cui contatore è chiuso per cessazione amministrativa, si può richiedere di riattivare l’erogazione del servizio inviando al fornitore la seguente documentazione:
• dimostrazione dell’assenza di vincoli parentali con l’inquilino moroso
• copia del contratto d’affitto o atto di proprietà della casa
Una volta liberato il contatore, si potrà procedere con un normale subentro, da effettuare però con fornitore diverso da quello con cui è avvenuta la cessazione amministrativa.

La cessazione amministrativa determina la cancellazione del contratto di luce e gas, e può essere richiesta dal fornitore in caso di cliente moroso, che verrà in questo modo privato del servizio.

I debiti non vengono tramandati da un intestatario all'altro. A propria maggior tutela, però, si può inviare al fornitore una dichiarazione di estraneità, con la quale si escludono vincoli familiari con l'intestatario precedente e si richiede ufficialmente la cessazione amministrativa.

In questo si hanno due possibilità: contattare il distributore locale oppure inviare il modulo di richiesta allo Sportello del Consumatore di cui vi riportiamo i riferimenti:
• SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA presso Acquirente Unico Spa - Via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma
• oppure tramite Fax al numero 800 185 024

Se il contatore elettrico è già stato allacciato ma non è mai entrato in funzione, bisogna richiedere una prima attivazione ad un qualsiasi fornitore di propria scelta. Indispensabile per la richiesta sarà il codice POD, che si può chiedere al costruttore, all’agenzia immobiliare oppure cliccando due volte sull’apposito tasto del contatore.

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) prevede un tempo di 5 giorni lavorativi per la fornitura di energia elettrica e 10 giorni lavorativi per la fornitura del gas.

L'allaccio è necessario quando l'abitazione deve essere collegata per la prima volta alla rete di distribuzione della luce o del gas. Al termine dell'allaccio viene installato il contatore a cui viene assegnato un codice univoco che identifica l'utenza, questo codice prende il nome di POD per l’energia elettrica e PDR per il gas.

Dell’allaccio si occupa la società di distribuzione che opera nella zona.

• Dati della fornitura: potenza impegnata (in kW), tensione e destinazione d'uso;
• Indirizzo della fornitura;
• Dati anagrafici dell'intestatario e documento d'identità valido;
• Recapito telefonico necessario per effettuare il sopralluogo/preventivo;
• Dichiarazione sostitutiva (dichiarazione del titolo abilitativo dell'immobile).


• Generalità dell'intestatario (codice fiscale o partita iva, copia della carta d'identità, recapito telefonico, indirizzo e-mail);
• Dati dell'utenza (indirizzo di residenza, POD per la luce o PDR per il gas);
• Codice IBAN, qualora si preferisca attivare un addebito su conto corrente.
Il subentro verrà effettuato a parità di condizioni tecniche, quindi il nuovo cliente beneficerà di tutti i vantaggi sottoscritti dal precedente intestatario per tutto ciò che riguarda gli aspetti tecnici come la potenzialità del contatore, le categorie d’utilizzo etc.

Il costo del subentro nei contratti di gas dipende dal distributore di zona. Suggeriamo sempre di verificare il costo prima della conferma di appuntamento. Per quanto riguarda l’energia elettrica invece il servizio è gratuito.

Il subentro è la procedura da seguire per richiedere l'attivazione di una fornitura di gas o energia elettrica che è stata precedentemente disattivata. Non va confusa con la voltura, che è invece la variazione dell'intestazione di un contratto attivo, e nemmeno con la prima attivazione, che è invece la richiesta di attivazione di una nuova utenza. Per i contratti di gas, qualche giorno dopo la sottoscrizione del nuovo contratto, un tecnico incaricato dal distributore verrà a togliere il sigillo e ad attivare la fornitura. Per l’energia elettrica, l’intervento viene effettuato da remoto; pertanto le tempistiche si riducono ad un massimo di 5 giorni.

Dipende dal distributore di zona. Suggeriamo sempre di richiedere il costo dell’operazione prima che venga effettuata.

La richiesta deve essere fatta al gestore scelto dal vecchio intestatario del contratto.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura. La relativa modulistica può essere scaricata dal seguente link: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm#diritto

Il bonus può essere richiesto dall’intestatario di un contratto di fornitura elettrica in due casi precisi: nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro; nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; Qualora in casa fosse presente anche un soggetto in gravi condizioni di salute, la famiglia può richiedere anche l’agevolazione prevista per il disagio fisico.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura, indipendentemente che si tratti dello stesso del malato. La modulistica può essere scaricata dal seguente link: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm

Tutti gli utenti domestici che sono affetti o che ospitano in casa un soggetto affetto da grave malattia possono fare richiesta del bonus, ma solamente se il mantenimento in vita del paziente richiede l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali elettriche elencate nel decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Si tratta di una misura sociale introdotta dal Governo per garantire un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica alle famiglie numerose e a quelle che versano in condizioni di disagio economico. Lo stesso strumento è garantito anche per i cosiddetti casi di disagio fisico, ossia quando una grave malattia costringe all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Si tratta di una domanda di difficile risposta perché molto dipende dall’utilizzo di ogni singola utenza. In generale il mercato libero consente alle famiglie italiane di risparmiare sulle spese di luce e gas perché permette di cambiare gratuitamente fornitore sulla base delle singole offerte.

Il Servizio di Maggior Tutela è rivolto alle utenze domestiche, alle piccole medie imprese (meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore ai 10 ml/euro) e all’amministrazione pubblica. Attualmente la maggior parte degli italiani si affida a questo servizio, ma grazie al costante miglioramento delle offerte presenti sul mercato libero sempre più utenti stanno abbandonando il mercato regolamentato.

Il Servizio di Maggior Tutela è il regime tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ente unico che decide le variazioni delle tariffe. A partire dal 2007, con la completa liberalizzazione del mercato dell’energia, il consumatore può decidere se affidarsi al mercato libero oppure affidarsi alle condizioni interamente regolamentate garantite dal Servizio a Maggior Tutela.

Le forniture di energia elettrica sono soggette a due tipi di tassazione: Accisa (imposta erariale sul consumo), si paga in funzione del consumo (kWh). L'imposta è diversa a seconda che il consumo sia domestico o industriale IVA (imposta sul valore aggiunto), si calcola invece sulla base dell'intera bolletta, quindi di tutte le voci che la determinano, costi fissi e accisa compresi. Anche l'aliquota IVA si differenzia a seconda della destinazione di utilizzo della fornitura. Per entrambe le imposte sull'energia elettrica sono previste agevolazioni e esenzioni dalle aliquote per alcune categorie di consumatori.

Entro due giorni lavorativi il fornitore presenta domanda al distributore, il quale ha cinque giorni lavorativi di tempo per attivare il nuovo servizio. Qualora sia necessario invece l’intervento sul contatore, la procedura potrebbe richiedere fino a 20 giorni previa consegna di un preventivo.

Entro due giorni lavorativi il fornitore presenta domanda al distributore, il quale ha cinque giorni lavorativi di tempo per attivare il nuovo servizio. Qualora sia necessario invece l’intervento sul contatore, la procedura potrebbe richiedere fino a 20 giorni previa consegna di un preventivo.

Se il contattore ha una potenza superiore a quella necessaria ed effettivamente utilizzata, è possibile richiedere una riduzione di potenza fino a 1 kW. Tale operazione richiede al massimo 5 giorni e un costo esiguo calcolato dal distributore. E’ importante accertarsi bene che la diminuzione di potenza sia effettivamente necessaria in quanto un eventuale costo di aumento di potenza risulta ben più oneroso rispetto alla diminuzione della stessa.

Il distributore, tramite il fornitore, quantifica il costo della pratica sulla base di un preventivo da accettare e saldare anticipatamente.

Se il contattore “scatta” di frequente, è possibile che il nostro consumo di energia elettrica sia maggiore dei 3 kW che in genere vengono predisposti per l’utenza domestica. E’ possibile quindi fare richiesta al fornitore per aumentare la potenza del contatore, modificando il contratto in essere.

Se ci si sta trasferendo in una casa il cui contatore è chiuso per cessazione amministrativa, si può richiedere di riattivare l’erogazione del servizio inviando al fornitore la seguente documentazione: dimostrazione dell’assenza di vincoli parentali con l’inquilino moroso copia del contratto d’affitto o atto di proprietà della casa Una volta liberato il contatore, si potrà procedere con un normale subentro, da effettuare però con fornitore diverso da quello con cui è avvenuta la cessazione amministrativa.

La cessazione amministrativa determina la cancellazione del contratto di luce e gas, e può essere richiesta dal fornitore in caso di cliente moroso, che verrà in questo modo privato del servizio.

I debiti non vengono tramandati da un intestatario all'altro. A propria maggior tutela, però, si può inviare al fornitore una dichiarazione di estraneità, con la quale si escludono vincoli familiari con l'intestatario precedente e si richiede ufficialmente la cessazione amministrativa.

In questo si hanno due possibilità: contattare il distributore locale oppure inviare il modulo di richiesta allo Sportello del Consumatore di cui vi riportiamo i riferimenti: SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA presso Acquirente Unico Spa - Via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma oppure tramite Fax al numero 800 185 024

Se il contatore elettrico è già stato allacciato ma non è mai entrato in funzione, bisogna richiedere una prima attivazione ad un qualsiasi fornitore di propria scelta. Indispensabile per la richiesta sarà il codice POD, che si può chiedere al costruttore, all’agenzia immobiliare oppure cliccando due volte sull’apposito tasto del contatore.

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) prevede un tempo di 5 giorni lavorativi per la fornitura di energia elettrica e 10 giorni lavorativi per la fornitura del gas.

L'allaccio è necessario quando l'abitazione deve essere collegata per la prima volta alla rete di distribuzione della luce o del gas. Al termine dell'allaccio viene installato il contatore a cui viene assegnato un codice univoco che identifica l'utenza, questo codice prende il nome di POD per l’energia elettrica e PDR per il gas.

Dell’allaccio si occupa la società di distribuzione che opera nella zona.

Dati della fornitura: potenza impegnata (in kW), tensione e destinazione d'uso; Indirizzo della fornitura; Dati anagrafici dell'intestatario e documento d'identità valido; Recapito telefonico necessario per effettuare il sopralluogo/preventivo; Dichiarazione sostitutiva (dichiarazione del titolo abilitativo dell'immobile).

Generalità dell'intestatario (codice fiscale o partita iva, copia della carta d'identità, recapito telefonico, indirizzo e-mail); Dati dell'utenza (indirizzo di residenza, POD per la luce o PDR per il gas); Codice IBAN, qualora si preferisca attivare un addebito su conto corrente. Il subentro verrà effettuato a parità di condizioni tecniche, quindi il nuovo cliente beneficerà di tutti i vantaggi sottoscritti dal precedente intestatario per tutto ciò che riguarda gli aspetti tecnici come la potenzialità del contatore, le categorie d’utilizzo etc.

Il costo del subentro nei contratti di gas dipende dal distributore di zona. Suggeriamo sempre di verificare il costo prima della conferma di appuntamento. Per quanto riguarda l’energia elettrica invece il servizio è gratuito.

Il subentro è la procedura da seguire per richiedere l'attivazione di una fornitura di gas o energia elettrica che è stata precedentemente disattivata. Non va confusa con la voltura, che è invece la variazione dell'intestazione di un contratto attivo, e nemmeno con la prima attivazione, che è invece la richiesta di attivazione di una nuova utenza. Per i contratti di gas, qualche giorno dopo la sottoscrizione del nuovo contratto, un tecnico incaricato dal distributore verrà a togliere il sigillo e ad attivare la fornitura. Per l’energia elettrica, l’intervento viene effettuato da remoto; pertanto le tempistiche si riducono ad un massimo di 5 giorni.

Dipende dal distributore di zona. Suggeriamo sempre di richiedere il costo dell’operazione prima che venga effettuata.

Generalità del vecchio intestatario (codice fiscale o partita iva, copia della carta d'identità, recapito telefonico, indirizzo e-mail); Generalità dell'intestatario (codice fiscale o partita iva, copia della carta d'identità, recapito telefonico, indirizzo e-mail); Dati dell'utenza (indirizzo di residenza, POD -per la luce- o PDR -per il gas-). Lettura del contatore; Codice IBAN, qualora si preferisca attivare un addebito su conto corrente. La voltura viene effettuata a parità di condizioni, quindi il nuovo cliente beneficerà degli stessi vantaggi sottoscritti dal precedente intestatario (es. potenza del contatore, tariffe – salvo diversa comunicazione).

La richiesta deve essere fatta al gestore scelto dal vecchio intestatario del contratto.

La voltura consiste nel passaggio di intestazione del contratto senza che ci sia interruzione della fornitura. La voltura non deve essere confusa con il subentro, che si richiede invece quando la fornitura di corrente elettrica o gas è stata disattivata ed il contatore staccato.

• Attività industriali che producono beni e servizi: artigianali, agricole, alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale, forni per il pane, produzione di energia elettrica e la cogenerazione
• Impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistiche senza fine di lucro
• Attività ricettive per assistenza a disabili, orfani, anziani e indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza dove vengono svolti lavori
• Attività svolte in case di cura, qualificabili come imprese industriali (art. 2195 Codice Civile)
• Forze Armate Nazionali
• Usi Istituzionali delle Forze
• Armate dei Paesi della Nato
• Rappresentanze diplomatiche o consolari
• Organizzazioni internazionali riconosciute
• Stati ed Organizzazioni Internazionali

L'IVA sul gas metano è ridotta al 10% nei seguenti casi:
• imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
• imprese agricole;
• utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi…);
• utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione).

• Imprese che producono elettricità
• Imprese che impiegano l'energia elettrica per l'esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri
• Imprese che impiegano l'energia elettrica per l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
• Negli opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh

• Imprese che impiegano l'energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici
• Imprese che impiegano l'energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici
• Imprese che impiegano l'energia elettrica per realizzare prodotti sul cui costo finale l'energia incide per più del 50%

Si tratta di una domanda di difficile risposta perché molto dipende dall’utilizzo di ogni singola utenza. In generale il mercato libero consente alle famiglie italiane di risparmiare sulle spese di luce e gas perché permette di cambiare gratuitamente fornitore sulla base delle singole offerte.

Il Servizio di Maggior Tutela è rivolto alle utenze domestiche, alle piccole medie imprese (meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore ai 10 ml/euro) e all’amministrazione pubblica. Attualmente la maggior parte degli italiani si affida a questo servizio, ma grazie al costante miglioramento delle offerte presenti sul mercato libero sempre più utenti stanno abbandonando il mercato regolamentato.

Il Servizio di Maggior Tutela è il regime tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ente unico che decide le variazioni delle tariffe. A partire dal 2007, con la completa liberalizzazione del mercato dell’energia, il consumatore può decidere se affidarsi al mercato libero oppure affidarsi alle condizioni interamente regolamentate garantite dal Servizio a Maggior Tutela.

Possono usufruirne tutte le aziende che utilizzano il gas nelle seguenti situazioni:
• riduzione chimica
• processi elettrolitici o metallurgici
• processi mineralogici

Le forniture di gas metano destinato alla combustione sia per usi civili che per usi industriali, sono sottoposte alle seguenti tassazioni:
• Accisa (imposta erariale sul consumo) – si paga sulla base del consumo di gas calcolato in metri cubi
• Addizionale regionale – l’applicazione dell’aliquota viene differenziata a seconda che il consumo di gas sia a destinazione d’uso civile o industriale e varia a seconda della Regione. Come le accise, le addizionali si pagano sulla base del consumo effettivo
• IVA (imposta sul valore aggiunto) – si applica sul totale della bolletta, quindi dell’insieme dei costi, accisa e addizionale comprese. Anche per l’IVA, l’aliquota varia a seconda della destinazione di utilizzo della fornitura.

La normativa prevede una casistica esatta delle aziende che possono usufruire dell'IVA agevolata al 10%, sia per quanto riguarda il consumo del gas che quello di energia elettrica:
• imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; imprese agricole;
• utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi…);
• utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione).

La cessazione amministrativa determina la cancellazione del contratto di luce e gas, e può essere richiesta dal fornitore in caso di cliente moroso, che verrà in questo modo privato del servizio.

I debiti non vengono tramandati da un intestatario all'altro. A propria maggior tutela, però, si può inviare al fornitore una dichiarazione di estraneità, con la quale si escludono vincoli familiari con l'intestatario precedente e si richiede ufficialmente la cessazione amministrativa.

In questo si hanno due possibilità: contattare il distributore locale oppure inviare il modulo di richiesta allo Sportello del Consumatore di cui vi riportiamo i riferimenti: SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA presso Acquirente Unico Spa - Via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma oppure tramite Fax al numero 800 185 024

La prima attivazione del gas avviene con tempi che oscillano tra i due e i tre mesi poiché richiede da parte del distributore l’accertamento della documentazione presentata al momento della richiesta.

Diversamente dalla richiesta di prima attivazione dell’energia elettrica, per il gas deve essere redatta un’apposita domanda. Tale domanda può essere inoltrata ad un fornitore di propria scelta solo dopo l’installazione del contatore e al termine dei lavori dell’impianto gas all’interno dell’abitazione.

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) prevede un tempo di 5 giorni lavorativi per la fornitura di energia elettrica e 10 giorni lavorativi per la fornitura del gas.

L'allaccio è necessario quando l'abitazione deve essere collegata per la prima volta alla rete di distribuzione della luce o del gas. Al termine dell'allaccio viene installato il contatore a cui viene assegnato un codice univoco che identifica l'utenza, questo codice prende il nome di POD per l’energia elettrica e PDR per il gas.

Dell’allaccio si occupa la società di distribuzione che opera nella zona.

Generalità dell'intestatario (codice fiscale o partita iva, copia della carta d'identità, recapito telefonico, indirizzo e-mail); Dati dell'utenza (indirizzo di residenza, POD per la luce o PDR per il gas); Codice IBAN, qualora si preferisca attivare un addebito su conto corrente. Il subentro verrà effettuato a parità di condizioni tecniche, quindi il nuovo cliente beneficerà di tutti i vantaggi sottoscritti dal precedente intestatario per tutto ciò che riguarda gli aspetti tecnici come la potenzialità del contatore, le categorie d’utilizzo etc.

Generalità del vecchio intestatario (codice fiscale o partita iva, copia della carta d'identità, recapito telefonico, indirizzo e-mail); Generalità dell'intestatario (codice fiscale o partita iva, copia della carta d'identità, recapito telefonico, indirizzo e-mail); Dati dell'utenza (indirizzo di residenza, POD -per la luce- o PDR -per il gas-). Lettura del contatore; Codice IBAN, qualora si preferisca attivare un addebito su conto corrente. La voltura viene effettuata a parità di condizioni, quindi il nuovo cliente beneficerà degli stessi vantaggi sottoscritti dal precedente intestatario (es. potenza del contatore, tariffe – salvo diversa comunicazione).

Il costo del subentro nei contratti di gas dipende dal distributore di zona. Suggeriamo sempre di verificare il costo prima della conferma di appuntamento. Per quanto riguarda l’energia elettrica invece il servizio è gratuito.

Il subentro è la procedura da seguire per richiedere l'attivazione di una fornitura di gas o energia elettrica che è stata precedentemente disattivata. Non va confusa con la voltura, che è invece la variazione dell'intestazione di un contratto attivo, e nemmeno con la prima attivazione, che è invece la richiesta di attivazione di una nuova utenza. Per i contratti di gas, qualche giorno dopo la sottoscrizione del nuovo contratto, un tecnico incaricato dal distributore verrà a togliere il sigillo e ad attivare la fornitura. Per l’energia elettrica, l’intervento viene effettuato da remoto; pertanto le tempistiche si riducono ad un massimo di 5 giorni.

Dipende dal distributore di zona. Suggeriamo sempre di richiedere il costo dell’operazione prima che venga effettuata.

La richiesta deve essere fatta al gestore scelto dal vecchio intestatario del contratto. Il POD è riportato sia sulla bolletta della luce che sul contatore elettrico: è infatti composto, nella maggior parte dei casi, dal codice cliente.

La voltura consiste nel passaggio di intestazione del contratto senza che ci sia interruzione della fornitura. La voltura non deve essere confusa con il subentro, che si richiede invece quando la fornitura di corrente elettrica o gas è stata disattivata ed il contatore staccato.

Il tempo necessario varia da una settimana ad un paio di mesi, quindi bisogna agire per tempo!

Il codice PDR è riportato sempre nella prima pagina della bolletta. In assenza di una bolletta, per conoscerlo è necessario contattare il distributore locale di gas fornendo la matricola del contatore riportata sullo stesso, il proprio indirizzo e i dati personali.

Il PDR, acronimo di Punto di Riconsegna, è il codice che identifica l'utenza del gas. Il numero PDR è unico e corrisponde alla posizione fisica del contatore del gas, punto nel quale il gas viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale. Il PDR è assegnato dal distributore al momento dell'allacciamento ed è composto da un totale di 14 numeri. Come il POD, resta invariato anche cambiando fornitore, proprio perché associato al contatore. In quanto codice identificativo dell'utenza, il PDR viene richiesto per tutte le operazioni legate all'utenza: attivazione contatore, subentro, voltura, cambio fornitore, ecc.

Il consumo di energia elettrica delle parti comuni di un condominio è assoggettato a due diverse aliquote, a seconda dei casi previsti dal Fisco:
l'aliquota ridotta viene applicata in condomini costituiti solo da unità abitative e immobili pertinenziali

l'aliquota al 22% viene utilizzata in quelle situazioni condominiali in cui, oltre alle abitazioni, sono presenti uffici e autorimesse non pertinenziali e non è possibile distinguere i consumi energetici degli uni e degli altri. In questo caso l’aumento dell’aliquota colpisce tutti, anche i proprietari degli immobili destinati ad uso abitativo.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura. La relativa modulistica può essere scaricata dal seguente link: https://www.arera.it/it/consumatori/gas/bonusgas_ec.htm#diritto

Il bonus può essere richiesto dall’intestatario di un contratto di fornitura elettrica in due casi precisi:
• nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
• nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
•con misuratore gas di classe non superiore a G6 (ossia la misura che distingue la fornitura privata da quella industriale e commerciale)
Qualora in casa fosse presente anche un soggetto in gravi condizioni di salute, la famiglia può richiedere anche l’agevolazione prevista per il disagio fisico.

Si tratta di una domanda di difficile risposta perché molto dipende dall’utilizzo di ogni singola utenza. In generale il mercato libero consente alle famiglie italiane di risparmiare sulle spese di luce e gas perché permette di cambiare gratuitamente fornitore sulla base delle singole offerte.

Il Servizio di Maggior Tutela è rivolto alle utenze domestiche, alle piccole medie imprese (meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore ai 10 ml/euro) e all’amministrazione pubblica. Attualmente la maggior parte degli italiani si affida a questo servizio, ma grazie al costante miglioramento delle offerte presenti sul mercato libero sempre più utenti stanno abbandonando il mercato regolamentato. Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Il Servizio di Maggior Tutela è il regime tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ente unico che decide le variazioni delle tariffe. A partire dal 2007, con la completa liberalizzazione del mercato dell’energia, il consumatore può decidere se affidarsi al mercato libero oppure affidarsi alle condizioni interamente regolamentate garantite dal Servizio a Maggior Tutela.

Che si tratti del contatore della luce oppure di quello del gas, è sempre opportuno per prima cosa verificare, telefonicamente oppure tramite intervento tecnico, se il malfunzionamento sia stato rilevato anche dal Servizio Guasti del distributore locale. Qualora il malfunzionamento sia accertato, l'intervento di risoluzione è gratuito. I contatti del Servizio Guasti di zona è riportato sulla prima pagina di ogni bolletta.

La cessazione amministrativa determina la cancellazione del contratto di luce e gas, e può essere richiesta dal fornitore in caso di cliente moroso, che verrà in questo modo privato del servizio.

I debiti non vengono tramandati da un intestatario all'altro. A propria maggior tutela, però, si può inviare al fornitore una dichiarazione di estraneità, con la quale si escludono vincoli familiari con l'intestatario precedente e si richiede ufficialmente la cessazione amministrativa.

In questo si hanno due possibilità: contattare il distributore locale oppure inviare il modulo di richiesta allo Sportello del Consumatore di cui vi riportiamo i riferimenti: SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA presso Acquirente Unico Spa - Via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma oppure tramite Fax al numero 800 185 024

La prima attivazione del gas avviene con tempi che oscillano tra i due e i tre mesi poiché richiede da parte del distributore l’accertamento della documentazione presentata al momento della richiesta.

Diversamente dalla richiesta di prima attivazione dell’energia elettrica, per il gas deve essere redatta un’apposita domanda. Tale domanda può essere inoltrata ad un fornitore di propria scelta solo dopo l’installazione del contatore e al termine dei lavori dell’impianto gas all’interno dell’abitazione. I contatti del Servizio Guasti di zona è riportato sulla prima pagina di ogni bolletta.

L'allaccio è necessario quando l'abitazione deve essere collegata per la prima volta alla rete di distribuzione della luce o del gas. Al termine dell'allaccio viene installato il contatore a cui viene assegnato un codice univoco che identifica l'utenza, questo codice prende il nome di POD per l’energia elettrica e PDR per il gas.

Dell’allaccio si occupa la società di distribuzione che opera nella zona.

Il costo del subentro nei contratti di gas dipende dal distributore di zona. Suggeriamo sempre di verificare il costo prima della conferma di appuntamento. Per quanto riguarda l’energia elettrica invece il servizio è gratuito.

Il subentro è la procedura da seguire per richiedere l'attivazione di una fornitura di gas o energia elettrica che è stata precedentemente disattivata. Non va confusa con la voltura, che è invece la variazione dell'intestazione di un contratto attivo, e nemmeno con la prima attivazione, che è invece la richiesta di attivazione di una nuova utenza. Per i contratti di gas, qualche giorno dopo la sottoscrizione del nuovo contratto, un tecnico incaricato dal distributore verrà a togliere il sigillo e ad attivare la fornitura. Per l’energia elettrica, l’intervento viene effettuato da remoto; pertanto le tempistiche si riducono ad un massimo di 5 giorni.

Dipende dal distributore di zona. Suggeriamo sempre di richiedere il costo dell’operazione prima che venga effettuata.

La richiesta deve essere fatta al gestore scelto dal vecchio intestatario del contratto.

La voltura consiste nel passaggio di intestazione del contratto senza che ci sia interruzione della fornitura. La voltura non deve essere confusa con il subentro, che si richiede invece quando la fornitura di corrente elettrica o gas è stata disattivata ed il contatore staccato.

Assolutamente no. Il contratto di utenza resta legato al contatore di riferimento. L'unica operazione possibile resta pertanto il cambio del nome sul contratto.

Il tempo necessario varia da una settimana ad un paio di mesi, quindi bisogna agire per tempo!

Il codice PDR è riportato sempre nella prima pagina della bolletta. In assenza di una bolletta, per conoscerlo è necessario contattare il distributore locale di gas fornendo la matricola del contatore riportata sullo stesso, il proprio indirizzo e i dati personali.

Il PDR, acronimo di Punto di Riconsegna, è il codice che identifica l'utenza del gas. Il numero PDR è unico e corrisponde alla posizione fisica del contatore del gas, punto nel quale il gas viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale. Il PDR è assegnato dal distributore al momento dell'allacciamento ed è composto da un totale di 14 numeri. Come il POD, resta invariato anche cambiando fornitore, proprio perché associato al contatore. In quanto codice identificativo dell'utenza, il PDR viene richiesto per tutte le operazioni legate all'utenza: attivazione contatore, subentro, voltura, cambio fornitore, ecc.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura. La relativa modulistica può essere scaricata dal seguente link: https://www.arera.it/it/consumatori/gas/bonusgas_ec.htm#diritto

Gli intestatari privati di un contratto di fornitura gas possono fare richiesta del bonus solo nei seguenti casi: nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro; nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; con misuratore gas di classe non superiore a G6 (ossia la misura che distingue la fornitura privata da quella industriale e commerciale) La compensazione è riconosciuta sia ai clienti domestici diretti che a quelli che utilizzano impianti condominiali.

Il bonus può essere richiesto dall’intestatario di un contratto di fornitura elettrica in due casi precisi:
• nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
• nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
Qualora in casa fosse presente anche un soggetto in gravi condizioni di salute, la famiglia può richiedere anche l’agevolazione prevista per il disagio fisico.

Si tratta di una domanda di difficile risposta perché molto dipende dall’utilizzo di ogni singola utenza. In generale il mercato libero consente alle famiglie italiane di risparmiare sulle spese di luce e gas perché permette di cambiare gratuitamente fornitore sulla base delle singole offerte.

Il Servizio di Maggior Tutela è rivolto alle utenze domestiche, alle piccole medie imprese (meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore ai 10 ml/euro) e all’amministrazione pubblica. Attualmente la maggior parte degli italiani si affida a questo servizio, ma grazie al costante miglioramento delle offerte presenti sul mercato libero sempre più utenti stanno abbandonando il mercato regolamentato.

Il Servizio di Maggior Tutela è il regime tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ente unico che decide le variazioni delle tariffe. A partire dal 2007, con la completa liberalizzazione del mercato dell’energia, il consumatore può decidere se affidarsi al mercato libero oppure affidarsi alle condizioni interamente regolamentate garantite dal Servizio a Maggior Tutela.

Le forniture di gas metano destinato alla combustione sia per usi civili che per usi industriali, sono sottoposte alle seguenti tassazioni: Accisa (imposta erariale sul consumo) – si paga sulla base del consumo di gas calcolato in metri cubi Addizionale regionale – l’applicazione dell’aliquota viene differenziata a seconda che il consumo di gas sia a destinazione d’uso civile o industriale e varia a seconda della Regione. Come le accise, le addizionali si pagano sulla base del consumo effettivo IVA (imposta sul valore aggiunto) – si applica sul totale della bolletta, quindi dell’insieme dei costi, accisa e addizionale comprese. Anche per l’IVA, l’aliquota varia a seconda della destinazione di utilizzo della fornitura.

Che si tratti del contatore della luce oppure di quello del gas, è sempre opportuno per prima cosa verificare, telefonicamente oppure tramite intervento tecnico, se il malfunzionamento sia stato rilevato anche dal Servizio Guasti del distributore locale. Qualora il malfunzionamento sia accertato, l'intervento di risoluzione è gratuito. I contatti del Servizio Guasti di zona è riportato sulla prima pagina di ogni bolletta.

Se ci si sta trasferendo in una casa il cui contatore è chiuso per cessazione amministrativa, si può richiedere di riattivare l’erogazione del servizio inviando al fornitore la seguente documentazione: dimostrazione dell’assenza di vincoli parentali con l’inquilino moroso copia del contratto d’affitto o atto di proprietà della casa Una volta liberato il contatore, si potrà procedere con un normale subentro, da effettuare però con fornitore diverso da quello con cui è avvenuta la cessazione amministrativa.

La cessazione amministrativa determina la cancellazione del contratto di luce e gas, e può essere richiesta dal fornitore in caso di cliente moroso, che verrà in questo modo privato del servizio.

I debiti non vengono tramandati da un intestatario all'altro. A propria maggior tutela, però, si può inviare al fornitore una dichiarazione di estraneità, con la quale si escludono vincoli familiari con l'intestatario precedente e si richiede ufficialmente la cessazione amministrativa.

In questo si hanno due possibilità: contattare il distributore locale oppure inviare il modulo di richiesta allo Sportello del Consumatore di cui vi riportiamo i riferimenti: SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA presso Acquirente Unico Spa - Via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma oppure tramite Fax al numero 800 185 024

La prima attivazione del gas avviene con tempi che oscillano tra i due e i tre mesi poiché richiede da parte del distributore l’accertamento della documentazione presentata al momento della richiesta.

Diversamente dalla richiesta di prima attivazione dell’energia elettrica, per il gas deve essere redatta un’apposita domanda. Tale domanda può essere inoltrata ad un fornitore di propria scelta solo dopo l’installazione del contatore e al termine dei lavori dell’impianto gas all’interno dell’abitazione.

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) prevede un tempo di 5 giorni lavorativi per la fornitura di energia elettrica e 10 giorni lavorativi per la fornitura del gas.

L'allaccio è necessario quando l'abitazione deve essere collegata per la prima volta alla rete di distribuzione della luce o del gas. Al termine dell'allaccio viene installato il contatore a cui viene assegnato un codice univoco che identifica l'utenza, questo codice prende il nome di POD per l’energia elettrica e PDR per il gas.